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Spett.le Azienda

                                                                                              

                                                                                              

ALBA, lì 5 maggio 2026

 

 

OGGETTO: Appalti e cantieri.

 

 

Spettabile Azienda,

con la circolare n. 1/2026 l’INL commenta le novità introdotte dal D.L. n. 159/2025, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”, che ha novellato diverse disposizioni che incidono sulla attività di vigilanza svolta dall’Ispettorato, introducendo nuovi adempimenti a carico dei datori di lavoro, alcuni direttamente operativi, altri rimessi all’adozione di appositi D.M. Di seguito si evidenzia, in particolare, quanto previsto in materia di lavoro in appalto, badge di cantiere e patente a crediti.

 

Vigilanza, appalto e subappalto

E’ stato inserito un ulteriore periodo all’art. 29, comma 7, D.L. n. 19/2024, relativo alla c.d. “Lista di conformità INL”, stabilendo che l'INL disponga in via prioritaria i controlli nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato.

 

Badge di cantiere

Le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, nonché negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, da individuare con decreto del Ministro del Lavoro, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sono tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento dotata di un codice univoco anticontraffazione. La tessera, utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del dipendente, è resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma del Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL). Il badge di cantiere, pertanto, non sostituisce la tessera di riconoscimento già prevista dalle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e dall’art. 5, Legge n. 136/2010, ma aggiunge un’ulteriore caratteristica, ossia la presenza di un codice univoco anticontraffazione.

La piena operatività delle nuove caratteristiche del badge di cantiere è subordinata all’adozione del D.M., che provvederà a individuare le modalità di attuazione. Solo dopo il D.M. e fatte salve diverse indicazioni e tempistiche previste dallo stesso, il badge di cantiere sarà obbligatorio per tutte le imprese e i lavoratori autonomi, non necessariamente qualificabili come imprese edili, che operano “fisicamente” nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato.

Inoltre, il badge sarà risulterà obbligatorio anche per le imprese che operano negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, da individuarsi con D.M., per le quali si prevede anche l’estensione della patente a crediti.

Sarà applicabile la medesima sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore per la mancata fornitura della tessera di riconoscimento.

 

Patente a punti

La decurtazione dei crediti avviene a seguito della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza nella misura di 5 crediti per ciascun lavoratore “in nero”, indipendentemente dal numero di giornate di impiego irregolare. Resta ferma l’ulteriore decurtazione di un credito, anche questa per ciascun lavoratore, laddove sia stata contestata anche l’aggravante per l’impiego di lavoratori stranieri o di minori in età non lavorativa o di lavoratori beneficiari del Reddito di cittadinanza ovvero di lavoratori beneficiari dell'Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro.

Per gli illeciti commessi prima del 1° gennaio 2026 continuano a trovare applicazione le decurtazioni disciplinate dalla previgente formulazione normativa.

Viene innalzata a 12.000 euro la soglia minima prevista per la sanzione amministrativa di cui all’art. 27, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008, per l’ipotesi di impresa o lavoratore autonomo privi della patente o del documento equivalente o con patente con punteggio inferiore a 15 crediti. Per tali violazioni si applica una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore alla soglia minima indicata, non soggetta alla procedura di diffida, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi. Tale modifica è operativa fin dall’entrata in vigore del D.L. n. 159/2025, pertanto applicabile per tutte le violazioni commesse successivamente al 31 ottobre 2025. In tali casi, quindi, tutte le volte in cui il valore dei lavori non sarà determinabile oppure il 10% dello stesso risulti inferiore a 12.000 euro, sarà quest’ultima soglia a costituire il riferimento per il trattamento sanzionatorio, che, in concreto, in forza dell’applicazione dell’art. 16, Legge n. 689/1981, sarà pari a 4.000 euro, non applicandosi l’art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008.

Se nei cantieri si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'INL può sospendere, in via cautelare, la patente fino a 12 mesi. In ragione delle modifiche introdotte dalla decretazione d’urgenza la previsione è ora così integrata: «Le competenti procure della Repubblica trasmettono, salvo quanto previsto dall'articolo 329 del codice di procedura penale, tempestivamente all'Ispettorato nazionale del lavoro le informazioni necessarie alla adozione dei provvedimenti di cui al presente comma. Tali provvedimenti sono assunti previa valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie contenuti nei verbali redatti dai pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell'esercizio delle proprie funzioni».

L'accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie, finalizzato all'adozione del provvedimento di sospensione, tiene conto dei verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro. Pur tenendo conto che l’accertamento definitivo del reato è sempre rimesso alla Autorità giudiziaria, l’organo accertatore dovrà acquisire ogni elemento utile a individuare l’esistenza di una responsabilità diretta «almeno a titolo di colpa grave» di uno o più dei soggetti indicati secondo il criterio del «più probabile che non», fermo restando che, laddove tali responsabilità non siano del tutto chiare e richiedano approfondimenti che possono essere effettuati solo nell’ambito di un procedimento giudiziario, la sospensione non potrà essere adottata.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Con i più cordiali saluti.

           

                                                                                               Studio Ansaldi srl

 

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